Atteso che la disciplina delle pratiche abortive in Irlanda del Nord ricade nel quadro delle competenze legislative della Northern Ireland Assembly (ex sez. 4[1] del Northern Ireland Act 1998), la quale ha adottato una normativa in materia che consente il ricorso all’interruzione della gravidanza in limitate circostanze, numerose cittadine britanniche residenti in Irlanda del Nord si recano abitualmente in Inghilterra per praticare l’aborto, per lo più in strutture private qualora non soddisfino i requisiti fissati dalla normativa inglese in materia per l’accesso alla prestazione sanitaria gratuita.

La Corte suprema ha rigettato il ricorso di una donna residente in Irlanda del Nord che lamentava una violazione dei propri diritti, come garantiti dall’art. 14 in combinato disposto con l’art. 8 Cedu, derivante dal diniego di accesso alla prestazione sanitaria gratuita che le avrebbe consentito di abortire opposto dalle strutture pubbliche inglesi. La ricorrente, inoltre, ravvisava nel rifiuto una violazione dell’impegno assunto dal Ministero della salute e dalle autorità sanitarie a garantire i servizi sanitari di cui all’art. 1(1) dell’Health Service Act 2006 anche per il tramite dell’esercizio della facoltà, riconosciuta al Ministro competente dalla sez. 7(1) della legge del 2006, di adottare linee guida che rendessero fruibile la prestazione sanitaria dai cittadini britannici e residenti nel Regno Unito in tutte le strutture sanitarie, indipendentemente dall’area territoriale di appartenenza.

I giudici supremi hanno dichiarato insussistente la violazione degli obblighi legislativi in capo all’amministrazione sanitaria in ragione del riparto di competenze previsto dall’assetto devolutivo: al par. 20 la Corte, infatti, ha affermato che «Parliament’s scheme is that separate authorities in each of the four countries united within the kingdom should provide free health services to those usually resident there. The respondent was entitled to make a decision in line with this scheme for local decision-making and in accordance with the target reflective of it which was imposed on him by statute». Pertanto, malgrado la giurisprudenza di Strasburgo tenda a sollecitare l’adozione di un approccio più liberale alla disciplina dell’interruzione della gravidanza, i giudici supremi hanno affermato la legittimità del diniego opposto dal National Health Service con riguardo alla richiesta di intervento di interruzione di gravidanza della cittadina nordirlandese.

 

Il testo completo della sentenza è disponibile al seguente link:

uksc-2015-0220-judgment