La Corte suprema ha stabilito che la decisione scozzese di fissare un prezzo minimo per la vendita al pubblico di bevande alcoliche non costituisce una misura sproporzionata che interferisce con la libertà di circolazione dei beni e la libera concorrenza nell’UE. Il caso concerne la conformità al diritto comunitario dell’Alcohol (Minimum Pricing) (Scotland) Act 2012 che, modificando la Schedule 3 del Licensing (Scotland) Act 2005, prevedeva l’inserimento nella licenza dei rivenditori di alcolici in Scozia la condizione per la quale gli stessi erano obbligati a vendere le bevande alcoliche ad un prezzo per unità non inferiore a quello fissato per via legislativa.  La Corte ha respinto il ricorso di alcune associazioni di categoria dichiarando che la risoluzione della controversia muove dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, peraltro pronunciatasi sul caso su rinvio pregiudiziale, in base alla quale ove una Corte nazionale interpreti la legislazione statale alla luce della sua conformità alla preservazione della tutela della salute ex art. 36 TFUE, la stessa è obbligata a valutare con oggettività se si possa ragionevolmente concludere che i mezzi adoperati dallo Stato membro interessato al fine del perseguimento di tale fine siano i più appropriati e i meno restrittivi della libertà di circolazione dei beni in base alla documentazione di prova fornita. Secondo i giudici supremi la legge del 2012 perseguiva l’obiettivo più che di rendere proibitivo il costo delle bevande alcoliche, di ridurne l’abuso e il consumo scongiurando i problemi di salute e sociali da essi derivanti.

 

Il testo completo della sentenza è disponibile al seguente link:

uksc-2017-0025-judgment